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D.P.R. 30/05/2002 n. 115Art. 281 (Crediti già iscritti nella tavola alfabetica) 1. I crediti già iscritti nella tavola alfabetica alla data di entrata in vigore del testo unico, se non prescritti e se non ricorrono altri casi di estinzione, sono riportati nel registro dei crediti da recuperare per l'iscrizione a ruolo. Art. 282 (Sopravvivenza delle disposizioni vigenti) 1. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 163, i registri sono tenuti secondo le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico. Titolo IV Capo Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni Art. 283 (Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni) 1. Sino all'approvazione della convenzione prevista dall'articolo 39, le spese postali per notificazioni a carico dell'erario sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti se relative al processo amministrativo e contabile. 2. L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'ufficio postale. Capo II per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile Art. 284 (Raccordo) 1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, si applicano le norme che seguono. Art. 285 (Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile) 1. Il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo. 2. Per le spese relative alle notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, la parte applica le marche sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente, di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile. 3. Per il diritto di copia e per il diritto di certificato la marca si applica sull'originale o sull'istanza. 4. Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito. Art. 286 (Modalità di pagamento della copia su compact disk) 1. Per la copia su compact disk il diritto è corrisposto con le modalità previste per il pagamento del contributo unificato. Titolo V Riscossione Capo I Disposizioni su crediti di importo determinato Art. 287 (Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo) 1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 228, per l'importo previsto dall'articolo 12 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento. Art. 288 (Discarico automatico per inesigibilità delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82) 1. Sino a che i regolamenti previsti dall'articolo 228 e dall'articolo 230 non individuano importi più alti, il credito iscritto a ruolo concernente le spese processuali e di mantenimento di importo non superiore a euro 25,82 è discaricato automaticamente se risulta infruttuoso il primo pignoramento. 2. L'importo massimo è adeguato ogni biennio, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Capo II Riversamento del riscosso dall'erario a terzi Art. 289 (Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri) 1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalla cassa previdenza dei cancellieri, a questa spetta lo 0,9% sui crediti recuperati relativi alle spese processuali civili e penali e alle pene pecuniarie, considerate al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale. Art. 290 (Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri) 1. In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all'articolo 289 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia. 2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuate le modalità e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari. Art. 291 (Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari) 1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalle casse di previdenza, agli accertatori dei reati finanziari spetta una percentuale sui crediti recuperati relativi alle pene pecuniarie, alle sanzioni amministrative e ai beni confiscati. 2. I soggetti beneficiari, la base di calcolo e la misura percentuale risultano dalle previsioni di cui: all'articolo 113, della legge 17 luglio 1942, n. 907; all'articolo 1, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 15 di- cembre 1947, n. 1511; all'articolo 1, della legge 7 febbraio 1951, n. 168; all'articolo 26, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216; all'articolo 75, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; all'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640; all'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; all'articolo 337, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; all'articolo 70, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e da eventuali altre norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Art. 292 (Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari) 1. In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all'articolo 296 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari. PARTE X DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI Art. 293 (Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche) 1. Nei processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche si applicano le norme del presente testo unico, a regime e transitorie, relative al processo civile. 2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per la chiusura della contabilità. Art. 294 (Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato) 1. Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003, e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consente di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa. Art. 295 (Rinvio per la copertura finanziaria) 1. Per l'onere finanziario derivante dall'attuazione delle norme della legge 28 marzo 2001, n. 134, comprese nel presente testo unico, si provvede a norma dell'articolo 22 della legge stessa. Art. 296 (Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico) 1. I rinvii contenuti nel presente testo unico a disposizioni primarie e secondarie si intendono riferiti alle modificazioni delle medesime, anche successive all'entrata in vigore del testo unico, salvo espressa esclusione del legislatore. 2. Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, attraverso l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare. Art. 297 (Non applicabilità di norme) 1. Non si applicano alle spese di giustizia gli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Art. 298 (Norme che restano abrogate) 1. Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque abrogate le seguenti disposizioni: -del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: gli articoli da 10 a 244, già espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835; l'articolo 245, già espressamente, dall'allegato B, della legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli 275 e 276, da 286 a 289, già espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201, gli articoli da 378 a 383 e da 389 a 396, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043; - del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: gli articoli 7, comma primo; 8; 9; 13 comma primo; 14; 15; 16 comma primo, secondo, terzo, quarto e quinto; 18; da 20 a 23; da 25 a 31; 32, comma primo; da 33 a 38; 48; 115 n. 2; 116; 120; 121; 137; e 149, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043; gli articoli 84; 176; e 178, già espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201, gli articoli da 50 a 76, già espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835; -la legge 20 luglio 1922, n. 995, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043; - il regio decreto 15 settembre 1922, n. 1294, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043; -del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: gli articoli da 7 a 18, già espressamente, dalla legge 1 dicembre 1956, n. 1426 e dalla legge 15 aprile 1961, n. 291; -il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, già espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134, con decorrenza dal 1° luglio 2002; -l'articolo 23, del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, già espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319; -l'articolo 24 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, già espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319; -il decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 596, già espressamente, dall'articolo 10, della legge 21 febbraio 1989, n. 99; -del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486: gli articoli da 8 a 16, già espressamente, dall'articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734; - l'articolo 7, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, già espressamente, dall'articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342; -l'articolo 36, comma 6, della legge 10 aprile 1951, n. 287, già espressamente, dall'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; -l'articolo 4, della legge 9 aprile 1953, n. 226, già espressamente, dall'articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734; - la legge 1° dicembre 1956, n. 1426, già espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319; -l'articolo 4, della legge 25 aprile 1957, n. 283, già espressamente, dall'articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342; -gli articoli da 11 a 16, della legge 11 agosto 1973, n. 533, già espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134, con decorrenza dal 1° luglio 2002; -l'articolo 9, comma 10, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, già espressamente, dall'Art. 33, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; -l'articolo 152, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n.134.
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